"Assegno Unico e Universale: La Guida Completa per le Famiglie Italiane"
Pubblicazione: 30 dicembre 2021
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024
Cos’è
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio:
- fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
- senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo spettante varia in base:
- alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
- all’età e al numero dei figli;
- alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.
È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro.
L’Istituto, nell’ambito del progetto PNRR, ha realizzato un podcast dal titolo: Assegno unico e universale.
Il podcast è disponibile sul canale INPS on air della piattaforma Spreaker.
A chi è rivolto
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Come funziona
Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.
L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile:
- rivolgersi agli intermediari abilitati per l’assistenza fiscale (CAF);
- accedere al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere l’ISEE precompilato o non precompilato.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
- una quota variabile progressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:- nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
- madri di età inferiore a 21 anni;
- nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- figli affetti da disabilità;
- figli di età inferiore a un anno;
- figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.
Il beneficio è corrisposto dall’INPS:
- al richiedente;
- a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
L’Assegno è erogato con:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.
Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.
Dal mese di marzo 2022 l’Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’Assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del Bonus asilo nido.
L’Assegno è, inoltre, compatibile:
- con misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti Locali.
Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.
L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Domanda
REQUISITI
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori:
- dipendenti (sia pubblici che privati);
- autonomi;
- pensionati;
- disoccupati;
- inoccupati.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Esempi Pratici e Casi di Studio
Esempio 1
Consideriamo una famiglia con due figli, uno di 5 anni e uno di 18 anni, con un ISEE pari a 20,000 euro. La famiglia riceverebbe un assegno mensile maggiore rispetto a una famiglia con un ISEE di 40,000 euro. Con un’ISEE di 20,000 euro, la famiglia può aspettarsi un importo vicino al massimo previsto per questa fascia di reddito.
Esempio 2
Una madre single con un figlio di 15 anni e un’ISEE inferiore a 17,090.61 euro potrebbe ricevere un assegno significativo. Se la madre è anche disoccupata, il sostegno dell’assegno contribuisce notevolmente al budget familiare, riducendo il
Scopri Consultala HR e la sua applicazione dedicata.
Il nuovo software per la gestione del persona
Ultimi Articoli

Approfondimenti

