Commento sul Decreto Ministeriale del 21 maggio 2024: Modifiche alla Disciplina del Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali
Nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 21 maggio 2024. Questo provvedimento rappresenta un aggiornamento significativo della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in linea con le modifiche legislative intervenute in materia di ammortizzatori sociali.
Contesto Normativo e Obiettivi del Decreto
Il decreto del 21 maggio 2024 adegua le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale istituite con il decreto del 27 dicembre 2019, n. 104125, alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modifiche. Tale adeguamento è finalizzato a garantire una maggiore copertura e inclusività delle tutele sociali per i lavoratori del settore delle attività professionali, estendendo l’ambito di applicazione del Fondo e riducendo i requisiti dimensionali per l’accesso alle sue prestazioni.
Ampliamento dell’Ambito di Applicazione
L’articolo 2 del decreto ridefinisce l’ambito di applicazione del Fondo, includendo i datori di lavoro con almeno un dipendente, rispetto al precedente requisito di oltre tre dipendenti. Questo cambiamento rappresenta un importante passo verso l’inclusività, permettendo a un numero maggiore di piccole imprese di accedere alle tutele del Fondo.
Inclusione degli Apprendisti e dei Lavoratori a Domicilio
L’articolo 5 amplia la platea dei beneficiari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, pur mantenendo l’esclusione dei dirigenti. Questa inclusione è coerente con l’obiettivo di estendere le protezioni sociali a categorie di lavoratori spesso vulnerabili e precari.
Nuove Aliquote Contributive
Il decreto introduce nuove aliquote contributive, suddivise in base alla dimensione aziendale:
- 0,50% per i datori di lavoro con fino a 5 dipendenti, di cui due terzi a carico del datore e un terzo a carico del lavoratore.
- 0,80% per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, sempre con la stessa ripartizione.
- 1% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
Inoltre, è previsto un contributo addizionale del 4% a carico del datore di lavoro in caso di utilizzo dell’assegno di integrazione salariale, calcolato sulle retribuzioni perse. Questa nuova struttura contributiva mira a equilibrare il carico finanziario tra datori di lavoro e lavoratori, incentivando una gestione prudente delle risorse aziendali.
Riduzione delle Aliquote per i Piccoli Datori di Lavoro
A partire dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti che non abbiano richiesto l’assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi beneficeranno di una riduzione del 40% dell’aliquota ordinaria. Questo incentivo è volto a sostenere le piccole imprese nella gestione dei costi contributivi, promuovendo al contempo la stabilità occupazionale.
Procedure di Calcolo e Obblighi Comunicativi
Le procedure di calcolo sono state adeguate per riflettere il nuovo assetto contributivo a partire da luglio 2024. I datori di lavoro con più posizioni contributive devono comunicare le variazioni occupazionali alle strutture territoriali dell’INPS per l’attribuzione dei codici di autorizzazione appropriati. La corretta gestione di questi obblighi comunicativi è essenziale per evitare sanzioni e garantire il rispetto delle nuove disposizioni.
Durata delle Causali Ordinarie
Una modifica rilevante riguarda la durata massima delle causali ordinarie, ridotta da 52 a 26 settimane in un biennio mobile. Questo cambiamento, sebbene possa sembrare restrittivo, è probabilmente finalizzato a incentivare il ritorno rapido all’operatività normale delle imprese e a un utilizzo più efficiente delle risorse del Fondo.
Conclusioni
Il decreto del 21 maggio 2024 rappresenta un aggiornamento sostanziale della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con l’obiettivo di aumentare l’inclusività e l’efficienza delle tutele sociali offerte ai lavoratori. Le nuove disposizioni, se correttamente implementate, possono contribuire a una maggiore stabilità e equità nel mercato del lavoro, supportando sia i datori di lavoro che i lavoratori in un contesto economico in continua evoluzione.
In attesa delle specifiche istruzioni operative che saranno fornite con una successiva circolare, è essenziale che i professionisti del settore HR e i consulenti del lavoro si preparino adeguatamente per gestire le nuove disposizioni normative e supportare efficacemente le aziende e i lavoratori durante questo periodo di transizione.
Fonte: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2651-del-19-07-2024_14634.html
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