Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2024, n. 128
16 Luglio 2024
Jobs Act
incostituzionale per assenza della tutela reintegratoria
se il fatto che giustifica il licenziamento per g.m.o. risulti
insussistente.
Prosegue l’opera della Corte costituzionale di riequilibrio e razionalizzazione della recente disciplina del licenziamento, c.d. Jobs Act. Con due importanti sentenze, che, attraverso una dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n. 128/24) e un’interpretazione adeguatrice della legge (sentenza n. 129/24), riscrivono, integrandolo, l’ambito della tutela reintegratoria nel D. Lgs. n. 23 del 2015 (applicabile ai neo-assunti dal 7 marzo 2015), peraltro con limiti importanti. Resta infatti un po’ d’amaro, legato a questi limiti: da un lato l’esclusione della rilevanza, ai fini della tutela reintegratoria, della violazione dell’onere direpêchagenel licenziamento per ragioni d’impresa, che statisticamente è la più ricorrente e, dall’altro, l’esclusivo riferimento, per il licenziamento disciplinare, alle fattispecie tipizzate di mancanze disciplinari, che notoriamente i CCNL indicano quasi sempre in via esemplificativa, a chiarimento di formule generali ed elastiche.
Dettagli della Sentenza n. 128/24
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 1° e 2° coma del D. Lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, in presenza dei prescritti requisiti dimensionali aziendali, non prevede la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015), è stata sollevata nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, in cui era risultata l’insussistenza del fatto oggettivo che lo avrebbe dovuto giustificare.
Analisi dei Principi Costituzionali
La Corte costituzionale, nell’accogliere le questioni con riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., ha sottolineato il principio della necessaria causalità del licenziamento. Questo principio implica che un licenziamento privo di una causa valida, come l’insussistenza del fatto posto a suo fondamento, è da considerarsi un mero recesso senza causa e quindi illegittimo.
Conseguenze della Decisione
Il giudizio di irragionevolezza della diversità di trattamento dell’assenza di causa a seconda che questa sia legata a motivi soggettivi o oggettivi emerge chiaramente. La tutela reintegratoria dovrebbe essere garantita indipendentemente dal motivo, soggettivo o oggettivo, del licenziamento. Questa sentenza riduce quindi il rischio di un uso distorto del licenziamento per causa oggettiva per mascherare un motivo soggettivo, escludendo così il rischio della reintegrazione per insussistenza del fatto contestato.
Limiti della Tutela Reintegratoria
Tuttavia, l’estensione della tutela reintegratoria determinata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda esclusivamente l’ipotesi dell’insussistenza del fatto materiale. Rimane esclusa la situazione in cui il fatto addotto come motivo oggettivo di licenziamento sussiste, ma il recesso è illegittimo per la violazione dell’obbligo di repêchage. In quest’ultimo caso, continua a trovare applicazione solo la tutela indennitaria.
Importanza dell’Evoluzione Giurisprudenziale
Il panorama giurisprudenziale in materia di licenziamento sta evolvendo verso una maggiore protezione dei diritti dei lavoratori. La sentenza n. 128/24 rappresenta un passo significativo in questa direzione, correggendo una delle principali lacune del Jobs Act.
Statistica e Analisi Comparativa
Secondo dati recenti, uno dei motivi più frequenti di contestazione del licenziamento riguarda proprio l’insussistenza del fatto materiale. Studi comparativi con altre giurisdizioni europee indicano che, ad esempio, in Francia e in Germania, la tutela reintegratoria è garantita in circostanze simili, contribuendo a ridurre l’arbitrarietà e proteggere i lavoratori.
Case Studies e Impatti Pratici
Un esempio pratico dell’implementazione di questa sentenza può essere visto nel caso di un dipendente licenziato per la presunta abolizione del suo ruolo, solo per scoprire successivamente che il ruolo era stato modificato e non eliminato. Prima della sentenza, il dipendente avrebbe ricevuto solo un’indennità. Post-sentenza, il dipendente avrebbe diritto alla reintegrazione.
Critiche e Limiti Persistenti
Nonostante l’importanza di questa decisione, rimangono critiche riguardanti i limiti non affrontati, come l’esclusione della tutela reintegratoria nella violazione del repêchage. Le aziende potrebbero ancora sfruttare questa lacuna per eludere le protezioni dei lavoratori. È quindi fondamentale continuare il dialogo legale e sociale per una completa armonizzazione della protezione dei lavoratori.