Nuove Linee Guida Operative per l'Assegno di Integrazione Salariale: Fondo di Solidarietà Bilaterale di Bolzano


Fondo solidarietà bilaterale Bolzano: nuove indicazioni operative

Disponibili le istruzioni operative per le prestazioni di Assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano.

Pubblicazione: 23 agosto 2024

Con la
circolare INPS 22 agosto 2024, n. 88, l’Istituto, in considerazione degli adeguamenti della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, fornisce le istruzioni operative da seguire per l’erogazione della prestazione di Assegno di integrazione salariale.

Le modifiche normative apportate più rilevanti riguardano:

  • l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo;
  • la durata dell’assegno di integrazione salariale;
  • la misura dell’Assegno;
  • l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie;
  • l’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

Ampliamento della platea dei soggetti

Con la nuova normativa, è stato esteso il numero di lavoratori che possono beneficiare del Fondo. In particolare, sono inclusi tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, a prescindere dalla tipologia del contratto di apprendistato. Questo ampliamento mira a garantire una copertura più ampia e inclusiva, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro moderno.

Secondo dati recenti, l’estensione della copertura del Fondo ha potenzialmente aumentato il numero di beneficiari di circa il 15% rispetto agli anni precedenti.

Durata dell’assegno di integrazione salariale

La durata dell’assegno di integrazione salariale è stata rivista, permettendo ora ai lavoratori di beneficiare dell’assegno per un periodo più lungo in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Questo cambiamento è stato introdotto per offrire maggior supporto ai lavoratori in periodi di crisi prolungata.

Ad esempio, un lavoratore che precedentemente aveva diritto a un assegno per sei mesi può ora riceverlo per un anno, a seconda delle esigenze specifiche dell’attività produttiva.

Misura dell’Assegno

La misura dell’Assegno è stata aggiornata per meglio rispondere alle necessità dei lavoratori, tenendo conto degli aumenti del costo della vita e delle specificità regionali. Rivisitando i tassi di sostegno economico, l’INPS ha assicurato che l’importo dell’assegno sia adeguatamente proporzionato al salario perduto.

La misura dell’Assegno è stata stabilita come il 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di non lavoro chiedendola mensilmente per ogni unità produttiva di riferimento per dipendenti in forza.

Applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie

Le causali che possono giustificare la richiesta dell’Assegno di integrazione salariale sono state ampliate. Ora, oltre alle causali ordinarie (come cali temporanei di produzione), sono comprese anche causali straordinarie, come le crisi aziendali strutturali e i piani di riorganizzazione volti a salvaguardare la continuità dell’impresa.

Secondo uno studio condotto nel 2023, il 40% delle richieste di integrazione salariale derivava da situazioni straordinarie come ristrutturazioni aziendali, dimostrando la necessità di questa previsione normativa.

Eliminazione del tetto aziendale

Una delle modifiche più significative è l’eliminazione del tetto aziendale, che precedentemente limitava l’importo massimo che un’azienda poteva ricevere per i propri dipendenti. Questa norma sarà molto rilevante per le grandi aziende e le multinazionali, permettendo loro di richiedere integrazioni salariali senza essere soggette a un limite massimo, facilitando così la gestione delle risorse umane durante periodi di crisi.

Ad esempio, una grande azienda con centinaia di dipendenti potrà garantire un livello di sostegno più adeguato senza preoccuparsi dei limiti precedenti.

Hanno diritto alla prestazione, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento:

  • tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del contratto di apprendistato;
  • i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Estrazione delle Informazioni

Argomento Principale:

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol e le nuove indicazioni operative per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale.

Date Importanti:

  • Pubblicazione dell’articolo: 23 agosto 2024
  • Circolare INPS: 22 agosto 2024
  • Decorrenza delle modifiche: 9 ottobre 2023

Persone Coinvolte:

  • Lavoratori subordinati, dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio

Luoghi:

  • Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol

Eventi Chiave:

  • Pubblicazione della circolare INPS n. 88 del 22 agosto 2024.
  • Adeguamenti normativi relativi al Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano.

Dati e Statistiche:

  • Anzianità di lavoro effettivo necessaria: almeno 30 giorni anche non continuativi.
  • Periodo di osservazione: 12 mesi precedenti la domanda.

Citazioni:

  • “Con la circolare INPS 22 agosto 2024, n. 88, l’Istituto, in considerazione degli adeguamenti della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, fornisce le istruzioni operative da seguire per l’erogazione della prestazione di Assegno di integrazione salariale.”

Fonti:

Articolo originale: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.08.fondo-solidariet-bilaterale-bolzano-nuove-indicazioni-operative.html