Portale Inps - Fondo solidarietà bilaterale Bolzano: nuove indicazioni operative


Fondo solidarietà bilaterale Bolzano: nuove indicazioni operative

Disponibili le istruzioni operative per le prestazioni di Assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano.


Pubblicazione:
23 agosto 2024

Con la

circolare INPS 22 agosto 2024, n. 88

, l’Istituto, in considerazione degli adeguamenti della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, fornisce le istruzioni operative da seguire, per l’erogazione della prestazione di
Assegno di integrazione salariale.

Le modifiche normative apportate più rilevanti riguardano:

  • l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo;
  • la durata dell’assegno di integrazione salariale;
  • la misura dell’Assegno;
  • l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie;
  • l’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

Hanno diritto alla prestazione, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal
9 ottobre 2023, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno
30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento:

  • tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del contratto di apprendistato;
  • i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Informazioni Dettagliate e Approfondimenti

Analizziamo in dettaglio ciascuna delle modifiche normative e forniamo esempi concreti per chiarire meglio l’attuazione delle nuove regole.

Ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo

La recente normativa ha ampliato il numero dei beneficiari del Fondo, includendo nuove categorie di lavoratori. Ad esempio, ora sono inclusi anche i lavoratori con contratti di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio.
Questo allargamento mira a coprire meglio le diverse realtà lavorative presenti nella Provincia autonoma di Bolzano, garantendo una maggiore inclusività.

Esempio Concreto: Un’azienda di produzione tessile che impiega apprendisti per la formazione professionale può ora includerli nelle richieste di Assegno di integrazione salariale in caso di riduzione dell’attività produttiva.

Durata dell’assegno di integrazione salariale

Le nuove istruzioni specificano che la durata dell’Assegno varia in base alla specifica situazione lavorativa e alle eventuali causali ordinarie o straordinarie.
L’obiettivo è fornire un supporto adeguato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Esempio Concreto: Un’azienda turistica che affronta una stagione invernale particolarmente difficile può beneficiare dell’Assegno per un periodo prolungato, coprendo così anche i mesi di minore affluenza.

Misura dell’Assegno

La misura dell’Assegno è definita in modo tale da offrire un sostegno efficace ai lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà economica.
Può variare in base all’anzianità di lavoro e alla specifica posizione lavorativa del richiedente.

Esempio Concreto: Un lavoratore con un’anzianità di 10 anni presso un’unità produttiva può aspettarsi un importo dell’Assegno maggiore rispetto a un dipendente con solo 1 anno di anzianità.

Applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie

Le causali ordinarie si riferiscono a situazioni di difficoltà temporanea e prevedibile, come la stagionalità, mentre le causali straordinarie possono includere crisi aziendali o eventi eccezionali e imprevedibili.

Esempio Concreto: Un’industria manifatturiera colpita da un’improvvisa crisi delle materie prime potrebbe richiedere l’Assegno per causali straordinarie, mentre una struttura alberghiera che affronta regolari periodi di bassa affluenza potrebbe fare uso delle causali ordinarie.

Eliminazione del tetto aziendale

Precedentemente, il tetto aziendale limitava l’ammontare totale degli Assegni che un’azienda poteva ricevere. La sua eliminazione permette maggiore flessibilità e adeguamento alle necessità attuali delle imprese.

Esempio Concreto: Un’azienda con un elevato numero di dipendenti può ora beneficiare di un supporto economico maggiore senza le limitazioni precedenti, facilitando l’adozione di misure di integrazione salariale per fronteggiare crisi prolungate.

Conclusioni: Le recenti modifiche normative del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano offrono un’importante opportunità per le aziende e i lavoratori della regione.
È essenziale comprendere pienamente le nuove istruzioni operative per massimizzare i benefici e garantire un supporto adeguato in periodi di difficoltà lavorativa.

articolo: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.08.fondo-solidariet-bilaterale-bolzano-nuove-indicazioni-operative.html